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ART. 70 Redditi di natura fondiaria [n.d.r. ex art. 84] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di

natura fondiaria non determinabili catastalmente,

ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati

ad essi, e i redditi dei beni immobili situati

nel territorio dello Stato che non sono e non devono

essere iscritti in catasto con attribuzione di

rendita, concorrono a formare il reddito complessivo

nell’ammontare e per il periodo di imposta in

cui sono percepiti.

2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati

all’estero concorrono alla formazione del reddito

complessivo nell’ammontare netto risultante dalla

valutazione effettuata nello Stato estero per il

corrispondente periodo di imposta o, in caso di

difformità dei periodi di imposizione, per il periodo

di imposizione estero che scade nel corso di

quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti

ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono

a formare il reddito complessivo per l’ammontare

percepito nel periodo di imposta, ridotto del

15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle

spese.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

4 aprile 2025

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